La Zona sociale n.11

La Zona sociale n.11

La Zona sociale, di cui all'art. 268 bis del TU 11/2015, è la denominazione dell'articolazione territoriale corrispondente al territorio del Distretto Sanitario, preposta, alla gestione
associata, prevalentemente con la forma della convenzione, di cui all'art. 30 del d.lgs. 267/2000, delle funzioni in materia di politiche sociali esercitate dai Comuni.

Le Zone Sociali, tramite il Comune capofila, esercitano le
seguenti funzioni:

  • definiscono gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione associata secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l'accesso
  • alle prestazioni e ne verificano il raggiungimento;
  • provvedono all'erogazione degli interventi e dei servizi sociali;
  • provvedono al rilascio dell'accreditamento e istituiscono l'elenco delle strutture accreditate;
  • garantiscono l'unitarietà degli interventi e degli adempimenti amministrativi, la territorializzazione disistema di servizi a rete, l'operatività del sistema degli Uffici della cittadinanza;
  • curano le attività di monitoraggio, di verifica e di valutazione dei servizi e degli interventi nonché la rilevazione dei dati e delle informazioni utili alla pianificazione sociale;
  • garantiscono l'integrazione dei servizi di assistenza sociale con quelli sanitari e la attuano mediante accordi di programma con l'Azienda USLcompetente;
  • garantisconol'integrazioneconle altre politichedi welfare e, in primo luogo,con quelle dell'istruzione, della cultura, della casa, della formazione e del lavoro.

La Convenzione per la gestione associata, di cui all'art. 265 del TU 11/2015, è lo strumento prevalente attraverso il quale i Comuni conferiscono la delega per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali
alla Zona sociale ed individuano il Comune capofila della Zona sociale, che opera in luogo e per conto dei comuni deleganti,con la possibilità, quindi, di porre in essere anche atti a rilevanza esterna. Gli atti adottati nell'esercizio della delega sono imputati a ogni effetto all'ente delegato.